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A cura della Dr.ssa Elisabetta Chelo

Fertilizzazione in Vitro (FIVET)


Tecnica di riproduzione assistita nella quale la fertilizzazione è ottenuta in laboratorio (in vitro).

Inizialmente la FIVET era utilizzata solo per donne con danni tubarici ma dato che la tecnica ha ottenuto grandi successi oggi viene usata più frequentemente in casi di patologia come l'infertilità inspiegata e severa endometriosi. Vengono gravemente limitate le coppie non sterili, ma portatrici di gravi patologie genetiche, che potrebbero ricorrere alla diagnosi pre-impianto possibile attraverso la fertilizzazione in vitro. Risulta impossibile quindi evitare la nascita di bambini gravemente malati in quanto viene espressamente vietato l'accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie non sterili (art.4, comma 1) e la proibizione della selezione degli embrioni potenzialmente portatori di patologie genetiche trasmissibili (art.13, comma 2, 3b; art.14, comma 1).

Questa tecnica consiste nel prelievo dell'ovocita subito prima dell'ovulazione che nella maggior parte dei casi è preceduta da stimolazione ovarica in modo da avere più ovociti disponibili.

Un massimo di tre ovociti vengono successivamente posti in mezzi di coltura specialmente preparati insieme ad un campione di liquido seminale opportunamente trattato. Nell'eventualità in cui la crescita follicolare multipla in seguito alla stimolazione ovarica porti a un numero di ovociti superiore a tre i restanti, in base alla loro qualità (grado di maturazione), verranno sottoposti alla crioconservazione previo consenso informato. La fertilizzazione e la successiva divisione cellulare vengono osservati dai biologi in laboratorio. Il trasferimento in utero degli embrioni ha luogo 2 giorni dopo il prelievo degli ovociti. Per evitare le gravidanze plurigemellari si cerca di trasferire al massimo tre embrioni come regolamentato dalla recente legge sulla procreazione medicalmente assistita (art. 14, comma 2 della legge 40 in vigore dal 10 marzo 2004). La stessa legge vieta (in base all'art. 14 comma 1) la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
La crioconservazione embrionale viene giustificata soltanto in casi di forza maggiore relativi allo stato di salute della madre non prevedibili in corso di terapia (art.14, comma 3).

Le percentuali di gravidanza per transfer dipendono da vari fattori: l'età della donna, la qualità degli embrioni sono i più importanti.

Nel nostro centro, per un'età media di 35.4 anni, la percentuale di gravidanze (intendendo come gravidanza l'identificazione in utero di un embrione con battito cardiaco) è del 34%. Questi dati risentiranno a breve e lungo termine delle limitazioni e divieti imposti dalla attuale legislazione: in particolare si assisterà ad un aumento drammatico di cicli sospesi (e ripetuti con rischi farmacologici connessi).
Secondo la letteratura internazione il congelamento embrionario aumenta la percentuale di gravidanza ottenuta in un ciclo di fertilizzazione in vitro od ICSI di circa il 20 %. Scenderano criticamente con la nuova legge anchè le percentuali di gravidanze per transfer dato che inseminando pochi ovociti non si potranno scegliere gli embrioni più vitali e come già detto non potranno essere selezionati gli embrioni portatori di anomalie cromosomiche. Inoltre paradossalmente se si otterranno tre embrioni di buona qualità andranno comunque trasferiti tutti e tre con alto rischio di gravidanza multipla soprattutto nelle donne più giovani.
Per ragioni diverse da quelle sanitarie, la legge impone ai medici di adottare sulla donna una pratica che ha minori probabilità di successo e le si impone un trattamento sanitario non adeguato alle migliori possibilità di cui la scienza dispone: il diritto costituzionale alla salute della donna è sacrificato per la preoccupazione di dare vita a embrioni che non possano essere impiantati.
Un articolo della legge (art.6, comma 3) non consente alla donna che ha richiesto un ciclo di fecondazione assistita di rifiutare l’impianto degli embrioni, anche se in numero superiore a quello desiderato e persino se potenzialmente portatori di patologia genetica (art. 13, comma 3b). Così come, in caso di gravidanza multipla non si potrà ricorrere alla riduzione embrionaria (cioè all’eliminazione selettiva di un embrione) per permettere agli altri di crescere , ma si potrà ricorrere alla legge 194 ossia interrompendo la gravidanza nel suo complesso (art.14, comma 4).
Dopo anni d’attesa e di tentativi la coppia dovrà quindi scegliere se continuare una gravidanza ad alto rischio per la madre e per i nascituri o interrompere quella gravidanza così faticosamente conquistata. Il contenuto misogino e punitivo di tali norme è talmente chiaro ed evidente da rendere superfluo ogni commento. Nella sua ansia di tutelare l’embrione il legislatore ha perso di vista i diritti e la dignità di uomini e donne sovvertendo quella priorità che mette al primo posto la salvaguardia della salute della donna e del nascituro come peraltro previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

 

 

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Ultimo aggiornamento:
30 ottobre 2004